Dal 2014 l'ordinamento contabile degli enti locali si armonizzerà con le procedure contabili delle altre pubbliche amministrazioni, anche al fine del consolidamento dei conti pubblici. Come recita l'art. 2 del D.Lgs. 170/2006 "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, la finanza di Regioni ed enti locali concorre con la finanza statale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, operando in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica". L'art. 1 del D.Lgs. 170/2006 sottolinea come "l'armonizzazione dei bilanci pubblici ha per oggetto l'omogeneità dei bilanci e dei sistemi di rilevazione contabile delle Regioni e degli enti locali rispetto al bilancio dello Stato e le consequenziali procedure di consolidamento dei conti pubblici anche ai fini di garanzia degli equilibri di finanza pubblica e del rispetto del patto di stabilità e crescita". Il processo di armonizzazione dell'ordinamento contabile degli enti locali viene disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) 28 dicembre 2011. Dal 2012 è in atto una sperimentazione dell'attuazione della nuova contabilità, che ha portato ad aggiornare anche quanto previsto nei testi originari del D.Lgs. 118/2011 e del Dpcm 28 dicembre 2011.