UNIONI CIVILI E CONVIVENZE

Cianciolo Valeria
Dello stesso autore
Editore/Produttore: ARIANNA/ALICE
EAN: 9788891618429



Il testo commenta la legge n. 76/2016 conosciuta come "legge Cirinnà". Le nuove regole su unioni civili e convivenze di fatto si applicheranno a partire dal 5 giugno 2016. Le persone dello stesso sesso attraverso una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e in presenza di due testimoni possono validare il loro rapporto. L'ufficiale di stato civile compilerà un certificato con i dati delle parti, il regime patrimoniale scelto e la residenza. Da qui i partner possono essere riconosciuti come coniugi in tutti quei casi in cui si richiede la presenza della persona (malattia, ricovero, morte ecc.). Nella circostanza della morte, il superstite avrà diritto alla pensione di reversibilità, al Tfr dell'altro e anche all'eredità. Quando l'unione civile finisce è sufficiente che una delle parti comunichi all'ufficiale di stato civile la volontà di sciogliere l'unione. Dopo tre mesi si potrà chiedere il divorzio sia per via giudiziale che tramite la negoziazione assistita oppure siglare un accordo davanti all'ufficiale di stato civile. Questa legge si occupa anche della convivenza di fatto che può riguardare sia le coppie dello stesso sesso che le altre. La convivenza viene riconosciuta tramite una iscrizione all'anagrafe sottolineando che si tratta di "Convivenza per vincoli affettivi". I conviventi possono regolare i rapporti economici e patrimoniali mediante un apposito contratto.

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Il testo commenta la legge n. 76/2016 conosciuta come "legge Cirinnà". Le nuove regole su unioni civili e convivenze di fatto si applicheranno a partire dal 5 giugno 2016. Le persone dello stesso sesso attraverso una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e in presenza di due testimoni possono validare il loro rapporto. L'ufficiale di stato civile compilerà un certificato con i dati delle parti, il regime patrimoniale scelto e la residenza. Da qui i partner possono essere riconosciuti come coniugi in tutti quei casi in cui si richiede la presenza della persona (malattia, ricovero, morte ecc.). Nella circostanza della morte, il superstite avrà diritto alla pensione di reversibilità, al Tfr dell'altro e anche all'eredità. Quando l'unione civile finisce è sufficiente che una delle parti comunichi all'ufficiale di stato civile la volontà di sciogliere l'unione. Dopo tre mesi si potrà chiedere il divorzio sia per via giudiziale che tramite la negoziazione assistita oppure siglare un accordo davanti all'ufficiale di stato civile. Questa legge si occupa anche della convivenza di fatto che può riguardare sia le coppie dello stesso sesso che le altre. La convivenza viene riconosciuta tramite una iscrizione all'anagrafe sottolineando che si tratta di "Convivenza per vincoli affettivi". I conviventi possono regolare i rapporti economici e patrimoniali mediante un apposito contratto.
Dettagli
DatiDescrizione
EAN9788891618429
AutoreCianciolo Valeria
EditoreARIANNA/ALICE
Data pubblicazione01/01/2016
CategoriaARIANNA
Pagine110
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